Art. 16.
(Partecipazioni dell'Agenzia).

      1. I benefìci di cui all'articolo 15 e di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono da intendere a fondo perduto, con obbligo per l'impresa beneficiaria di inviare rendiconti

 

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all'Agenzia con cadenza semestrale, attestanti tutti i ricavi derivanti dallo sfruttamento economico, in ogni sede, con ogni mezzo e in tutto il mondo, delle opere realizzate con detti benefìci.
      2. Successivamente al recupero da parte dell'impresa di quella parte di costo di produzione non coperto dal beneficio riconosciuto dall'Agenzia, l'impresa di produzione deve riconoscere, in favore dell'Agenzia stessa, una quota dei proventi netti di produzione, derivanti dallo sfruttamento dell'opera in ogni sede, con ogni mezzo e per tutto il mondo, pari al 50 per cento della percentuale di costo di produzione coperta dal beneficio riconosciuto dall'Agenzia.